Scissione totale e parziale, criteri di assegnazione, tutela dei creditori e scissione mediante scorporo dopo il D.Lgs. 88/2025.
La scissione societaria: struttura, procedimento ed effetti
IN BREVE
La scissione consente di assegnare l’intero patrimonio o parte di esso a una o più società beneficiarie. Nella scissione ordinaria le partecipazioni delle beneficiarie sono attribuite ai soci della scissa; nella scissione mediante scorporo, disciplinata dall’art. 2506.1 c.c., le partecipazioni sono invece attribuite alla società scissa. Dal 2025 lo scorporo può riguardare l’intero patrimonio o parte di esso e può essere realizzato a favore di società beneficiarie preesistenti o di nuova costituzione.
1. Le forme della scissione
L’art. 2506 c.c. consente a una società di assegnare l’intero proprio patrimonio a più società, preesistenti o di nuova costituzione, oppure parte del patrimonio anche a una sola società beneficiaria. Nella scissione ordinaria le azioni o quote delle beneficiarie sono assegnate ai soci della società scissa.
La scissione è totale quando l’intero patrimonio viene assegnato e la società scissa cessa senza liquidazione; è parziale quando soltanto una parte del patrimonio viene assegnata e la scissa continua a esistere.
2. Il progetto di scissione e il perimetro patrimoniale
Ai sensi dell’art. 2506-bis c.c., il progetto deve contenere i dati richiamati dall’art. 2501-ter e deve inoltre descrivere esattamente gli elementi patrimoniali da assegnare a ciascuna beneficiaria e l’eventuale conguaglio in denaro.
La precisione del progetto è particolarmente importante perché il codice contiene regole suppletive per gli elementi dell’attivo la cui destinazione non sia desumibile dal progetto e specifiche regole di responsabilità per le passività la cui destinazione non risulti dal progetto.
3. Scissione proporzionale, non proporzionale e asimmetrica
Nella scissione proporzionale le partecipazioni delle beneficiarie sono attribuite ai soci mantenendo, nella sostanza, la proporzione delle partecipazioni detenute nella scissa. È possibile strutturare anche scissioni con criteri di assegnazione non proporzionali, nel rispetto delle tutele previste dalla legge.
Va distinta la specifica fattispecie prevista dall’art. 2506, secondo comma, c.c., comunemente definita scissione asimmetrica: con consenso unanime, ad alcuni soci possono non essere attribuite partecipazioni di una delle beneficiarie, bensì partecipazioni della società scissa. Non è quindi corretto usare automaticamente come sinonimi “non proporzionale” e “asimmetrica”.
4. Situazione patrimoniale e relazioni
L’art. 2506-ter c.c. richiama, con gli adattamenti propri della scissione, la situazione patrimoniale e le relazioni previste in materia di fusione. La relazione dell’organo amministrativo deve inoltre illustrare i criteri di distribuzione delle azioni o quote e indicare il valore effettivo del patrimonio netto assegnato alle beneficiarie e di quello eventualmente rimasto alla scissa.
Nel testo vigente, la legge prevede specifiche ipotesi di esonero dalla situazione patrimoniale e dalle relazioni, tra cui la scissione mediante costituzione di nuove società con attribuzione proporzionale e lo scorporo in favore di società di nuova costituzione quando tutte le partecipazioni delle nuove beneficiarie siano assegnate esclusivamente alla scissa. Restano inoltre le possibilità di rinuncia unanime espressamente previste dall’art. 2506-ter.
5. Tutela dei creditori e responsabilità dopo la scissione
Per effetto del rinvio contenuto nell’art. 2506-ter, alla scissione si applica la disciplina dell’opposizione dei creditori dettata dall’art. 2503 c.c. Prima dell’atto finale occorre quindi verificare il decorso del termine applicabile oppure la presenza delle condizioni che consentono di attuare anticipatamente l’operazione.
Dopo l’efficacia della scissione, l’art. 2506-quater c.c. prevede inoltre una responsabilità solidale delle società coinvolte, entro il limite del valore effettivo del patrimonio netto rispettivamente assegnato o rimasto, per i debiti della società scissa non soddisfatti dalla società cui fanno carico.
6. Atto di scissione ed effetti
La scissione deve risultare da atto pubblico. Gli effetti si producono, in linea generale, dall’ultima delle iscrizioni dell’atto di scissione relative alle società beneficiarie; può essere stabilita una data successiva nei limiti consentiti dall’art. 2506-quater c.c.
Il progetto e l’atto devono essere coordinati con la costituzione delle nuove beneficiarie, gli eventuali aumenti di capitale delle società preesistenti e le formalità richieste per i singoli beni e rapporti compresi nel patrimonio assegnato.
7. La scissione mediante scorporo dopo il D.Lgs. 88/2025
L’art. 2506.1 c.c., nel testo modificato dal D.Lgs. 19 giugno 2025, n. 88, definisce lo scorporo come l’operazione con cui una società assegna l’intero proprio patrimonio o parte di esso a una o più società preesistenti o di nuova costituzione e riceve essa stessa le relative azioni o quote.
La formulazione vigente ha quindi superato due limiti presenti nel testo originariamente introdotto nel 2023: oggi lo scorporo può riguardare anche l’intero patrimonio e può avvenire espressamente anche a favore di beneficiarie preesistenti.
8. Scorporo e relazione di stima: l’orientamento notarile
La Massima n. 209 del Consiglio Notarile di Milano, elaborata prima della modifica legislativa del 2025, aveva già ritenuto ammissibile lo scorporo a favore di beneficiarie preesistenti. La successiva novella legislativa ha reso espressa tale possibilità.
La stessa Massima ritiene che lo scorporo, in quanto scissione, non richieda di per sé una perizia ai sensi degli artt. 2343 o 2465 c.c., salvo le ipotesi in cui la stima sia necessaria per una diversa specifica ragione, ad esempio nei casi richiamati dall’art. 2501-sexies, settimo comma. Si tratta di un orientamento notarile interpretativo, da applicare verificando la struttura concreta dell’operazione.
La Massima n. 209 afferma inoltre che l’oggetto dell’assegnazione non deve necessariamente costituire un ramo d’azienda: anche questo è un orientamento interpretativo riferito alla struttura della scissione mediante scorporo.
9. Il ruolo del notaio
Il notaio verifica la struttura prescelta, la corretta individuazione del patrimonio assegnato, i criteri di attribuzione delle partecipazioni, la documentazione richiesta, le rinunce ammesse, le maggioranze e gli eventuali consensi individuali, la tutela dei creditori e la conformità dell’atto finale al progetto approvato.
Particolare attenzione richiedono le scissioni non proporzionali, le operazioni con beneficiarie preesistenti e gli scorpori, nei quali il rapporto tra valori patrimoniali e partecipazioni attribuite deve essere esaminato in funzione della concreta struttura dell’operazione.
Domande frequenti
Nella scissione totale viene assegnato l’intero patrimonio e la società scissa cessa senza liquidazione; nella scissione parziale viene assegnata soltanto una parte del patrimonio e la scissa continua a esistere.
No. La scissione asimmetrica è la specifica fattispecie dell’art. 2506, secondo comma, che richiede consenso unanime e consente di attribuire ad alcuni soci partecipazioni della scissa in luogo di quelle di una beneficiaria.
Sì. Dal D.Lgs. 88/2025 l’art. 2506.1 c.c. lo prevede espressamente.
Il testo dell’art. 2506.1 parla di patrimonio o parte di esso. La Massima n. 209 di Milano ritiene che l’assegnazione possa avere ad oggetto qualsiasi componente patrimoniale e non debba necessariamente integrare un ramo d’azienda.
Riferimenti normativi e notarili
- Codice civile: artt. 2506, 2506.1, 2506-bis, 2506-ter e 2506-quater.
- Lgs. 19 giugno 2025, n. 88, art. 2, di modifica della disciplina della scissione mediante scorporo.
- Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 209, Scissione mediante scorporo (art. 2506.1 c.c.), letta alla luce della successiva modifica legislativa del 2025.
- Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 25, in tema di esonero dalla relazione degli esperti nella scissione.
Nota sulle fonti: le Massime del Consiglio Notarile di Milano e gli Studi del Consiglio Nazionale del Notariato sono richiamati come prassi e dottrina notarile autorevoli. Quando il testo recepisce una soluzione interpretativa e non una regola espressa dal codice, ciò è indicato nel corpo dell’approfondimento.