Aumento di capitale nella S.r.l.: sottoscrizione, diritto dei soci e conferimenti

IN BREVE

L’aumento di capitale della S.r.l. può essere eseguito mediante nuovi conferimenti oppure mediante imputazione a capitale di riserve e fondi disponibili. Nell’aumento a pagamento occorre coordinare diritto di sottoscrizione dei soci, eventuale offerta a terzi, termine di sottoscrizione, scindibilità dell’aumento, versamenti e natura dei conferimenti. Prima dell’attuazione, i conferimenti precedentemente dovuti devono essere integralmente eseguiti.

1. Competenza dei soci e aumento delegato agli amministratori

Le modificazioni dell’atto costitutivo della S.r.l. sono deliberate secondo l’art. 2480 c.c. e il verbale è redatto da notaio. L’art. 2481, primo comma, consente tuttavia che l’atto costitutivo attribuisca agli amministratori la facoltà di aumentare il capitale sociale, determinandone limiti e modalità di esercizio.

La decisione degli amministratori deve risultare da verbale redatto senza indugio da notaio ed è soggetta al deposito e all’iscrizione previsti dall’art. 2436 c.c. La Massima n. 75 del Consiglio Notarile di Milano esamina, in via interpretativa, l’ampiezza che può assumere la delega statutaria nella S.r.l.

2. I conferimenti precedentemente dovuti devono essere eseguiti

L’art. 2481, secondo comma, stabilisce che la decisione di aumentare il capitale sociale non può essere attuata finché i conferimenti precedentemente dovuti non siano stati integralmente eseguiti.

La norma distingue quindi tra decisione e fase esecutiva dell’aumento: la situazione dei conferimenti già sottoscritti deve essere verificata prima di dare esecuzione alla nuova operazione.

3. Il diritto di sottoscrizione dei soci

Nell’aumento mediante nuovi conferimenti, l’art. 2481-bis c.c. attribuisce ai soci il diritto di sottoscrivere l’aumento in proporzione alle partecipazioni possedute.

La decisione deve stabilire modalità e termini della sottoscrizione. Il termine per l’esercizio del diritto non può essere inferiore a trenta giorni dal momento in cui viene comunicato ai soci che l’aumento può essere sottoscritto.

4. Offerta a terzi ed esclusione o limitazione del diritto di sottoscrizione

L’atto costitutivo può prevedere, salvo il caso di cui all’art. 2482-ter c.c., che l’aumento possa essere attuato anche mediante offerta delle partecipazioni di nuova emissione a terzi. In questa ipotesi ai soci che non hanno consentito alla decisione spetta il diritto di recesso ai sensi dell’art. 2473 c.c.

La Massima n. 156 del Consiglio Notarile di Milano ritiene che una clausola statutaria conforme all’art. 2481-bis possa attribuire alla maggioranza il potere di escludere o limitare il diritto di sottoscrizione anche in ulteriori configurazioni indicate dalla Massima, tra cui l’offerta soltanto ad alcuni soci o l’aumento a fronte di conferimenti in natura. Si tratta di un orientamento notarile interpretativo.

La questione del soprapprezzo in presenza di esclusione o limitazione del diritto di sottoscrizione ha formato oggetto di diverse ricostruzioni notarili; per un testo divulgativo prudente è preferibile non trasformare una singola posizione interpretativa in una regola generale.

5. Aumento scindibile e inscindibile

Se l’aumento non viene integralmente sottoscritto entro il termine fissato, il capitale può aumentare per l’importo delle sole sottoscrizioni raccolte soltanto se la deliberazione ha espressamente previsto questa possibilità. È la regola dell’art. 2481-bis relativa alla scindibilità dell’aumento.

In mancanza di tale previsione, l’operazione richiede l’integrale sottoscrizione entro il termine stabilito per produrre l’aumento deliberato.

6. Efficacia delle singole sottoscrizioni: Massima n. 96

La Massima n. 96 del Consiglio Notarile di Milano ritiene legittima, negli aumenti scindibili, una clausola della deliberazione che attribuisca efficacia immediata a ciascuna sottoscrizione, ferma l’iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese.

La stessa Massima ritiene che, in assenza di una clausola che regoli diversamente l’efficacia, le sottoscrizioni producano effetti al momento dell’integrale sottoscrizione dell’aumento oppure, se l’aumento è scindibile e resta parzialmente sottoscritto, alla scadenza del termine finale. È una soluzione interpretativa della prassi notarile.

7. Versamenti e conferimenti diversi dal denaro

All’atto della sottoscrizione deve essere versata la parte del conferimento in denaro richiesta dall’art. 2481-bis e deve essere integralmente versato l’eventuale soprapprezzo. Se l’aumento è sottoscritto dall’unico socio, il conferimento in denaro deve essere integralmente versato.

Quando il conferimento ha per oggetto beni in natura o crediti, si applicano le regole richiamate dall’art. 2481-bis, comprese quelle sulla stima. La natura del bene da conferire deve quindi essere conosciuta già nella fase di impostazione dell’operazione.

8. Aumento gratuito

L’art. 2481-ter c.c. consente alla società di aumentare il capitale imputandovi riserve e altri fondi iscritti in bilancio, purché disponibili.

In questa ipotesi non vi sono nuovi conferimenti e la quota di partecipazione di ciascun socio resta immutata.

9. Esecuzione e pubblicità

Nei trenta giorni dall’avvenuta sottoscrizione gli amministratori devono depositare nel registro delle imprese l’attestazione che l’aumento è stato eseguito, secondo l’art. 2481-bis.

La corretta sequenza tra iscrizione della deliberazione, apertura della sottoscrizione, versamenti, efficacia dell’aumento e successiva attestazione assume particolare rilievo quando l’aumento è scindibile o si svolge in più fasi.

10. Il ruolo del notaio

Il notaio verifica la competenza a deliberare l’aumento, l’eventuale delega agli amministratori, la regolarità della clausola statutaria sul diritto di sottoscrizione, le modalità di offerta, la scindibilità, i conferimenti e la conformità della decisione alla legge e allo statuto.

Negli aumenti destinati a modificare gli equilibri tra i soci o a consentire l’ingresso di terzi, la struttura della clausola statutaria e della deliberazione deve essere esaminata con particolare attenzione.

DOMANDE FREQUENTI

È la regola dell’art. 2481-bis c.c. L’atto costitutivo può però consentire, nei limiti previsti dalla legge, l’offerta delle nuove partecipazioni a terzi.

Non può essere inferiore a trenta giorni dalla comunicazione che l’aumento può essere sottoscritto.

Sì soltanto se la deliberazione ha espressamente previsto la scindibilità dell’aumento.

Sì. L’art. 2481-ter c.c. disciplina l’aumento gratuito mediante imputazione a capitale di riserve e fondi disponibili.

RIFERIMENTI NORMATIVI NOTARILI

    • Codice civile: artt. 2480, 2481, 2481-bis e 2481-ter.
    • Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 75, Aumento delegato del capitale sociale nella S.r.l.
    • Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 96, Efficacia delle sottoscrizioni di aumenti di capitale prima del termine finale.
    • Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 156, Contenuto della clausola che consente alla maggioranza di escludere o limitare il diritto di sottoscrizione nella S.r.l.
    • Consiglio Notarile di Milano, Massima Registro Imprese I-17, Comunicazioni relative all’avvenuta esecuzione dell’aumento di capitale.

    Nota sulle fonti: le Massime del Consiglio Notarile di Milano e gli Studi del Consiglio Nazionale del Notariato sono richiamati come prassi e dottrina notarile autorevoli. Quando il testo recepisce una soluzione interpretativa e non una regola espressa dal codice, ciò è indicato nel corpo dell’approfondimento.

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