IN BREVE
La fusione può avvenire mediante costituzione di una nuova società oppure mediante incorporazione di una o più società in una società preesistente. Il procedimento ordinario passa attraverso progetto di fusione, documentazione informativa, decisione dei soci, tutela dei creditori e atto pubblico finale. Se alla fusione non partecipano S.p.A., S.a.p.a. né cooperative per azioni, l’art. 2505-quater c.c. dimezza i termini di cui agli artt. 2501-ter, quarto comma, 2501-septies, primo comma, e 2503, primo comma.