La fusione societaria: procedimento, termini e ruolo del notaio

IN BREVE

La fusione può avvenire mediante costituzione di una nuova società oppure mediante incorporazione di una o più società in una società preesistente. Il procedimento ordinario passa attraverso progetto di fusione, documentazione informativa, decisione dei soci, tutela dei creditori e atto pubblico finale. Se alla fusione non partecipano S.p.A., S.a.p.a. né cooperative per azioni, l’art. 2505-quater c.c. dimezza i termini di cui agli artt. 2501-ter, quarto comma, 2501-septies, primo comma, e 2503, primo comma.

1. Nozione ed effetti della fusione

L’art. 2501 c.c. contempla la fusione mediante costituzione di una nuova società e la fusione per incorporazione. L’effetto tipico è disciplinato dall’art. 2504-bis c.c.: la società risultante dalla fusione o quella incorporante assume i diritti e gli obblighi delle società partecipanti e prosegue in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione.

Per questa ragione la fusione non viene ricostruita, sul piano della disciplina positiva, come una serie di singoli trasferimenti dei beni e dei rapporti facenti capo alle società partecipanti.

2. Il progetto di fusione

L’organo amministrativo di ciascuna società partecipante redige un progetto di fusione con il contenuto previsto dall’art. 2501-ter, primo comma, c.c. Tra gli elementi principali figurano l’identificazione delle società, l’atto costitutivo o lo statuto della società risultante o incorporante con le modifiche derivanti dalla fusione, il rapporto di cambio e l’eventuale conguaglio in denaro, le modalità di assegnazione delle partecipazioni, le date rilevanti ai fini degli utili e dell’imputazione contabile, nonché gli eventuali trattamenti o vantaggi particolari previsti dalla norma.

Il progetto è depositato per l’iscrizione nel registro delle imprese oppure, in alternativa, pubblicato sul sito internet della società con le garanzie richieste dall’art. 2501-ter, terzo comma. Tra l’iscrizione o la pubblicazione e la decisione sulla fusione devono intercorrere almeno trenta giorni, salvo rinuncia unanime dei soci. Nelle fusioni cui si applica l’art. 2505-quater c.c. il termine è ridotto a quindici giorni.

3. La documentazione informativa

La situazione patrimoniale prevista dall’art. 2501-quater c.c. deve essere riferita a una data non anteriore di oltre centoventi giorni rispetto al giorno in cui il progetto viene depositato presso la sede sociale o pubblicato sul sito internet. Può essere sostituita dall’ultimo bilancio d’esercizio se questo è stato chiuso non oltre sei mesi prima di tale giorno. La situazione patrimoniale non è richiesta se vi rinunciano all’unanimità i soci e i possessori di altri strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di voto di ciascuna società partecipante.

L’art. 2501-quinquies c.c. disciplina la relazione dell’organo amministrativo, che illustra e giustifica il progetto sotto il profilo giuridico ed economico e, in particolare, il rapporto di cambio. Anche tale relazione non è richiesta in caso di rinuncia unanime dei soci e dei possessori di altri strumenti finanziari con diritto di voto di ciascuna società partecipante.

L’art. 2501-sexies c.c. disciplina invece la relazione degli esperti sulla congruità del rapporto di cambio. Anche questa relazione può essere rinunciata all’unanimità dai soggetti indicati dalla legge. Restano ferme le ipotesi in cui la relazione o specifiche attestazioni dell’esperto assumano una funzione ulteriore prevista da norme speciali, come nell’art. 2501-bis c.c.

4. Deposito o pubblicazione dei documenti prima della decisione

L’art. 2501-septies c.c. richiede che il progetto e gli altri documenti indicati dalla norma restino depositati presso la sede sociale oppure pubblicati sul sito internet durante i trenta giorni che precedono la decisione, salvo rinuncia unanime al termine, e finché la fusione sia decisa. Nelle fusioni ex art. 2505-quater c.c. il termine è di quindici giorni.

La Massima n. 87 del Consiglio Notarile di Milano ritiene ammissibile che i documenti siano messi a disposizione in date diverse; in tal caso, se il termine non viene rinunciato all’unanimità, esso deve essere rispettato con riferimento al deposito dell’ultimo documento.

5. La decisione di fusione

Ogni società partecipante decide la fusione mediante approvazione del progetto ai sensi dell’art. 2502 c.c. Salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo o dello statuto, nelle società di persone l’approvazione avviene con il consenso della maggioranza dei soci determinata secondo la parte attribuita a ciascuno negli utili, con diritto di recesso per il socio che non abbia consentito; nelle società di capitali si applicano le regole previste per le modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto.

La decisione può modificare il progetto soltanto nei limiti espressamente indicati dall’art. 2502, secondo comma, c.c., cioè senza incidere sui diritti dei soci o dei terzi. La decisione è quindi depositata e iscritta nel registro delle imprese ai sensi dell’art. 2502-bis c.c.

6. Opposizione dei creditori e fusione anticipata

In via ordinaria, l’art. 2503 c.c. consente l’attuazione della fusione soltanto dopo sessanta giorni dall’ultima delle iscrizioni previste dall’art. 2502-bis. Il termine è ridotto a trenta giorni quando si applica l’art. 2505-quater c.c.

Il termine può essere superato prima della sua scadenza soltanto nei casi previsti dalla legge: consenso dei creditori delle società partecipanti anteriori all’iscrizione o alla pubblicazione del progetto; pagamento dei creditori che non hanno consentito; deposito presso una banca delle somme corrispondenti; oppure, nel caso previsto dall’ultima parte del primo comma dell’art. 2503, asseverazione resa dall’unica società di revisione incaricata per tutte le partecipanti circa la non necessità di garanzie.

La Massima n. 57 del Consiglio Notarile di Milano precisa, sul piano interpretativo, le caratteristiche del deposito bancario quando esso viene utilizzato per consentire la stipula anticipata.

7. L’atto di fusione e l’efficacia

La fusione deve risultare da atto pubblico ai sensi dell’art. 2504 c.c. L’atto è quindi depositato per l’iscrizione nei registri delle imprese competenti secondo l’ordine previsto dalla norma.

Ai sensi dell’art. 2504-bis c.c., la fusione produce effetti con l’ultima delle iscrizioni dell’atto di fusione; nella fusione per incorporazione può essere stabilita una data successiva. Soltanto per gli effetti indicati nei numeri 5) e 6) dell’art. 2501-ter, primo comma — partecipazione agli utili e imputazione contabile delle operazioni — possono essere stabilite date anche anteriori.

8. Il ruolo del notaio

Il notaio verifica la legittimità dell’intero percorso: progetto e sua pubblicità, documentazione, validità delle rinunce, competenza e regolarità delle decisioni, rispetto dei termini, eventuale applicazione di procedure semplificate, tutela dei creditori e coerenza dell’atto finale con le decisioni approvate.

Nelle operazioni più articolate questa verifica si coordina normalmente con il lavoro degli amministratori e dei consulenti legali, fiscali, contabili e finanziari coinvolti.

DOMANDE FREQUENTI

Non esiste una durata unica. Il calendario dipende dal tipo di società partecipanti, dalla documentazione necessaria, dalle rinunce consentite e dal termine di opposizione dei creditori. L’art. 2505-quater c.c. dimezza alcuni termini quando alla fusione non partecipano società azionarie né cooperative per azioni.

Possono rinunciare all’unanimità ad alcuni termini posti nel loro interesse, tra cui quello dell’art. 2501-ter, quarto comma, e quello dell’art. 2501-septies. Il termine di opposizione dei creditori dell’art. 2503 ha invece una disciplina autonoma.

No. L’art. 2501-quater consente, alle condizioni previste dalla norma, di utilizzare l’ultimo bilancio d’esercizio e consente inoltre la rinuncia unanime dei soggetti espressamente indicati.

Sì, ma solo quando ricorre una delle condizioni previste dall’art. 2503 c.c.

RIFERIMENTI NORMATIVI NOTARILI

  • Codice civile: artt. 2501, 2501-ter, 2501-quater, 2501-quinquies, 2501-sexies, 2501-septies, 2502, 2502-bis, 2503, 2504 e 2504-bis.
  • Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 101-2013/I, Le semplificazioni in materia di documentazione nella fusione e nella scissione.
  • Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 57, Deposito delle somme in caso di fusione o scissione anticipata.
  • Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 87, Deposito presso la sede sociale dei documenti richiesti ai fini della deliberazione di fusione o scissione.

Nota sulle fonti: le massime del Consiglio Notarile di Milano e gli Studi del Consiglio Nazionale del Notariato sono richiamati come prassi e dottrina notarile autorevoli; non sono fonti normative.

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